Gli intermediari finanziari sono obbligati a segnalare a Banca d’Italia alcune categorie di rischi sul credito che vanno oltre le normali segnalazioni rivolte in Centrale Rischi.

A seconda della gravità della situazione debitoria e della esposizione di rischio e, conseguentemente, della segnalazione da parte dell’intermediario, la banca dovrà: accantonare capitale a copertura delle esposizioni; cambiare le politiche di concessione del credito; revocare un maggior numero di esposizioni; variare le condizioni economiche di scorta ai contratti di finanziamento; attivare strumenti funzionali al recupero dei crediti insoluti.

In tema di segnalazione in Centrale Rischi, la principale fonte normative è la Circolare Banca d’Italia n° 139 dell’11/2/1991.

“Si definiscono esposizioni creditizie “deteriorate” le esposizioni creditizie per cassa (finanziamenti e titoli di debito) e “fuori bilancio” (garanzie rilasciate, impegni irrevocabili e revocabili a erogare fondi, ecc.) verso debitori che ricadono nella categoria “Non performing” come definita nel Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, e successive modificazioni e integrazioni (Implementing Technical Standards; di seguito, ITS). Sono esclusi gli strumenti finanziari rientranti nel portafoglio “Attività finanziarie detenute per la negoziazione” e i contratti derivati.” (Comunicazione del 26 giugno 2019 – Segnalazioni statistiche di vigilanza e bilancio delle banche: modifiche relative alla “Qualità del credito”)

Esposizione scaduta e sconfinata

Sono esposizioni creditizie per cassa, diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili, che, alla data della segnalazione, sono scadute o sconfinanti e superano una prefissata soglia di materialità. All’interno di questa categoria rientrano diversi sottogruppi che si differenziano per la loro gravità. Fino ai 30 giorni di ritardo la segnalazione è infatti di scarsa rilevanza e non rappresenta un danno per il debitore, mentre tra i 30 e i 90 l’insoluto verrà segnalato in Centrale Rischi ma senza modifiche al rapporto con il cliente. Tra i 90 e i 180 giorni invece il ritardo sarà ufficialmente classificato come scaduto, fino ad arrivare alla soglia dei 180 giorni oltre la quale il ritardo diventa effettivamente un incaglio.

Le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate possono essere determinate facendo riferimento, alternativamente, al singolo debitore o alla singola transazione.

Passaggio ad “incaglio”

Classificare un rapporto come in “incaglio” è indice di perdurante situazione di difficoltà. Il cliente si trova in obiettive difficoltà temporanee tali da causare ripetuti ritardi.

L’incaglio interviene nei seguenti casi:

  1. in presenza di notifica del pignoramento nei mutui ipotecari per acquisto civile abitazione;
  2. in tutti gli altri casi in cui si verificano contemporaneamente due condizioni:
  3. inadempimenti continuati maggiori di: (1) 150 giorni per crediti al consumo con durata originaria minore di 3 anni; (2) maggiore di 180 giorni per crediti al consumo con durata originaria maggiore di 3 anni; (3) maggiore di 270 giorni in tutti gli altri casi.
  4. per privati e piccole – medie imprese, l’esposizione è superiore ai 100 euro e superiore all’1% del totale delle esposizioni verso la Banca; per le imprese maggiori, l’esposizione è superiore ai 500 euro e superiore all’1% del totale delle esposizioni verso la Banca.

Le inadempienze probabili (UTP)

Le inadempienze probabili, in inglese “unlikely to pay“, sono crediti per i quali la banca giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni creditizie. Quando si parla di non adempienze ci si riferisce sia al capitale che agli interessi (o a entrambi).

Solitamente si tratta di crediti di aziende in difficoltà. Tuttavia questa categoria di esposizioni possono ancora essere riportate in bonis, grazie a interventi mirati.

Passaggio “a sofferenza”

Col passaggio a sofferenza, la banca ha motivo di ritenere che il credito sia ormai irrecuperabile. Per sofferenza si intende comunemente uno status di persistente instabilità patrimoniale e finanziaria idonea ad intralciare il recupero del credito da parte dell’intermediario.

La segnalazione è frutto di un’attenta valutazione della posizione complessiva del cliente. Tale condizione potrebbe non intervenire se il cliente si adoperi tempestivamente a ripianare il debito anche attraverso piani di ripianamento o ristrutturazione.

Prima di passare una posizione in sofferenza, l’intermediario procedere con la formale revoca degli affidamenti preannunciata da una comunicazione ufficiale al cliente. Anche lo status di sofferenza dovrà essere preventivamente comunicato al cliente da parte della banca proprio allo scopo di permettere il medesimo cliente ad evitare tale conseguenza attraverso il rientro dalla esposizione debitoria.

L’appostazione a sofferenza è qualificata dall’intermediario anche in funzione dell’assenza da parte del cliente di eventuali opposizioni e contestazioni anche in sede giudiziale.

Il passaggio “a perdita”

Ricadono in questa categoria quei crediti per i quali la banca ha definitivamente deliberato sulla loro non esigibilità. Il passaggio a perdita può determinarsi da fattori esterni come la definizione di un procedimento giudiziale che ha rideterminato, in negativo, il credito in favore del titolare ovvero può derivare da scelte più soggettive come l’accettazione di una proposta di saldo e stralcio.

Una volta passata la posizione a perdita, essa, a decorrere dal mese successivo, non comparirà più in Centrale Rischi. Tale fenomeno, tuttavia, non “libera” il soggetto segnalato dal peso delle segnalazioni in quanto a sistema risulterà sempre prima la segnalazione di sofferenza e poi quella di “credito in sofferenza a perdita”.

Solo dopo 36 mesi dalla chiusura della posizione il debitore avrà la certezza che il sistema non potrà vedere tali segnalazioni.

Esposizioni oggetto di concessioni (c.d. forbearance)

Accanto alle precedenti tipologie di non performing loans le autorità di vigilanza europea hanno introdotto un’ulteriore definizione, quella di crediti oggetto di concessione (forborne exposures). Si tratta di crediti (non solo deteriorati ma anche in bonis) oggetto di concessioni (in inglese “forbearance“) da parte della banca. Tali concessioni (ad esempio una riduzione del tasso di interesse del finanziamento oppure un allungamento della durata del finanziamento) costituiscono delle modifiche alle originarie condizioni contrattuali della linea di credito che la banca concede all’impresa cliente. Tali misure di forbearance possono essere:

  • forborne performing exposures, se riguardano clienti performing in difficoltà finanziaria,
  • non performing exposures with forbearance measures, se riguardano clienti classificati in stato di deterioramento.

La definizione di “forborne” non sostituisce le esistenti categorie di attività deteriorate, ma si pone come strumento informativo addizionale.

Se una volta ristrutturata la posizione il cliente dovesse risultare nuovamente insolvente per più di 30 giorni alla banca è concessa la facoltà di classificare il rapporto direttamente come “in sofferenza”.

I requisiti per questa segnalazione, oltre alle modifiche contrattuali, sono:

  1. precedente status di “incaglio” o di credito deteriorato;
  2. qualora il cliente abbia instaurato più rapporti contemporanei con diversi istituti di credito, non rileva che con alcuni di questi vi siano situazioni in bonis;
  3. se la ristrutturazione causa una perdita alla banca nei casi di status in bonis o di inadempimento minore di 180 giorni (l’inadempimento deve comunque derivare da un deterioramento della situazione economica – finanziaria del cliente).

Vi sono diversi step che un insoluto attraversa all’interno delle Banche e delle Finanziarie e ognuna di queste fasi determina il loro livello di NPE ratio e di capacità futura di poter concedere credito. Le aziende devono conoscere questi aspetti per poter gestire al meglio la loro liquidità.

Il requisito per un’azienda in equilibrio finanziario è quella di avere un indebitamento ragionevole e sostenibile; significa rispettare la regola delle scadenze.

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