La Centrale dei Rischi, conosciuta anche come CR, è una banca dati che dà una fotografia d’insieme dei debiti di famiglie e imprese verso il sistema bancario e finanziario.

La CR non è una black list, cioè una lista di cattivi pagatori, in quanto registra sia le informazioni positive che quelle negative.

La Centrale dei Rischi ha diverse funzionalità, tra cui quella di rendere più equilibrato il rapporto tra intermediario e cliente, poiché:

  • consultando la CR gli intermediari non solo possono gestire meglio i propri rischi, ma anche proporre ai propri clienti soluzioni di credito su misura;
  • i clienti buoni pagatori riescono a ottenere credito con maggiore facilità e a condizioni migliori.

La CR di Bankitalia è uno strumento molto utile per la valutazione del merito creditizio.

Le informazioni raccolte dalla CR possono essere utilizzate dalla Banca d’Italia, per svolgere i propri compiti istituzionali in termini di vigilanza sulle banche e di conduzione della politica monetaria, coerentemente agli orientamenti del Sistema Europeo delle Banche Centrali.

La Banca d’Italia, infine, comunica ai partecipanti l’entità dell’indebitamento complessivo dei propri clienti, la tipologia di finanziamento ricevuto e la regolarità o meno dei loro pagamenti.

dati della CR sono riservati e coperti dal segreto d’ufficio: non possono essere comunicati ad altri o divulgati. L’accesso ai dati è limitato alle seguenti figure:

  • i soggetti a nome dei quali sono registrate le informazioni e altri soggetti ai quali è riconosciuto il diritto di accesso, dunque in questo caso possono accedere;
  • le persone fisiche cui sono riferiti i dati e altre figure come il tutore, l’erede o l’amministratore di sostegno;
  • il legale rappresentante, i soci illimitatamente responsabili o di Srl, i membri del collegio sindacale e il liquidatore, quando i dati sono relativi a una persona giuridica;
  • gli intermediari, per valutare il merito di credito dei clienti;
  • le altre Autorità di vigilanza, come Consob e Ivass, nell’esercizio delle loro funzioni istituzionali;
  • l’Autorità giudiziaria nell’ambito di procedimenti penali.

Secondo uno schema stabilito dalla Banca d’Italia, gli intermediari segnalano ogni mese alla CR le informazioni sui finanziamenti e le garanzie che superano le soglie di censimento.

Le informazioni raccolte dalla Centrale dei Rischi riguardano la categoria di censimento cui appartiene il finanziamento, la durata e la tipologia (mutuo, leasing, apertura di credito in conto corrente, ecc).

È prevista una soglia di rilevazione, ovvero il cliente viene segnalato se l’importo che deve restituire all’intermediario (o l’ammontare della garanzia) è pari o superiore a 30.000 euro. Per le segnalazioni a sofferenza, invece, non c’è alcuna soglia minima (in realtà è molto bassa 250 euro). Nel linguaggio della CR si parla di sofferenza quando il cliente viene valutato come insolvente, cioè non è in grado di saldare il proprio debito in modo definitivo.

La classificazione in sofferenza è il risultato della valutazione della situazione finanziaria globale del cliente, inoltre è indipendente dall’accertamento dell’insolvenza in sede giudiziaria: significa che si può essere classificati in CR come debitori in sofferenza, anche senza un accertamento giudiziario di insolvenza.

Nella visura che la Banca d’Italia fornisce, le informazioni sono suddivise nelle seguenti categorie:

  • Rischi autoliquidanti: finanziamenti che il cliente ha ricevuto, con una fonte di rimborso predeterminata. Si tratta di finanziamenti concessi per consentire alla clientela l’immediata disponibilità dei crediti non ancora scaduti vantati nei confronti di un terzo. Il rimborso avviene attraverso l’incasso da parte dell’Intermediario di tali crediti (ad esempio: anticipi su fatture, sconto/anticipi di portafoglio, operazioni di factoring, cessione del quinto dello stipendio, cessioni di credito ai sensi dell’art. 1260 c.c).
  • Rischi a scadenza: finanziamenti rimborsati dal cliente secondo modalità e scadenze prefissate contrattualmente e prive di una fonte di rimborso predeterminata (ad esempio: mutui ipotecari e/o chirografari, leasing, prestiti personali).
  • Rischi a revoca: sono i finanziamenti (scoperto di conto) che il cliente può utilizzare rispettando i termini contrattuali con la facoltà da parte della Banca di revocare l’affidamento anche in mancanza di giusta causa.
  • Crediti di Firma: si tratta di garanzie prestate per operazioni di natura commerciale o finanziaria. Sono le garanzie che la Banca si impegna a coprire in presenza di inadempimenti di obbligazioni da parte del cliente nei confronti di terzi.
  • Garanzie Ricevute: sono le garanzie personali e reali che il soggetto segnalato fornisce alla Banca a garanzia degli affidamenti concesso ad altro soggetto.
  • Derivati Finanziari: sono i contratti derivati per la copertura di tassi – cambi – materie prime etc. (ad esempio: swap su tassi d’interesse che prevede che le controparti si scambino a date prestabilite, interessi a tasso fisso contro interessi a tasso variabile calcolati su un capitale di riferimento).

L’intermediario non deve più segnalare alla CR il cliente quando il finanziamento è estinto oppure l’indebitamento complessivo è sceso sotto la soglia di rilevazione (250 euro per le sofferenze, 30.000 euro negli altri casi). Tuttavia, le informazioni riferite a periodi precedenti, presenti negli archivi della CR, non sono cancellate e possono essere consultate dagli intermediari che vi aderiscono, anche se con precise limitazioni temporali (ultimi 36 mesi disponibili).

CRIF, invece, è una società privata che gestisce un sistema di informazioni riguardo a movimenti finanziari e creditizi, in particolare nel caso di insolvenza. Offre anche informazioni di vario genere:

  • la valutazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale;
  • eventuali ritardi o puntualità nei pagamenti dei finanziamenti;
  • eventuali precedenti finanziamenti accesi o respinti;
  • i rischi nel concedere un prestito ad un determinato soggetto (imprenditore o impresa).

CRIF gestisce il SIC, il Sistema di Informazioni Creditizie, chiamato EURISC , un archivio informatico che contiene i dati sui finanziamenti richiesti ed erogati a privati e imprese.

Le informazioni raccolte possono essere trasmesse a CRIF dalle banche e dalle società finanziarie. L’archivio contiene solo dati volontariamente comunicati dagli istituti finanziari o creditizi (banche e società finanziarie) che erogano prestiti e mutui e che aderiscono volontariamente al sistema. La segnalazione a CRIF non è obbligatoria, a differenza di quanto succede presso la Centrale dei Rischi o CR.

Di seguito un elenco che indica i tempi di conservazione dei dati stabiliti dal Codice di Condotta

TIPOLOGIA DI DATO

  • Finanziamento richiesto ed in corso di valutazione.   
  • Richieste di finanziamento rinunciate/rifiutate.
  • Finanziamenti rimborsati regolarmente.
  • 1 o 2 rate (o mensilità) pagate in ritardo. 
  • 3 o più rate (o mensilità) pagate in ritardo.
  • Finanziamenti non rimborsati (ossia eventi negativi non sanati, quali morosità, gravi inadempimenti, sofferenze).

TEMPI DI CONSERVAZIONE

  • 180 giorni dalla data richieste.
  • 90 giorni dalla data dell’esito di rinuncia/rifiuto.
  • 60 mesi dalla data di estinzione effettiva del rapporto di credito, ovvero dal primo aggiornamento effettuato nel mese successivo a tale data.
  • 12 mesi dalla comunicazione di regolarizzazione, a condizione che nei 12 mesi i pagamenti siano sempre regolari.            
  • 24 mesi dalla comunicazione di regolarizzazione, a condizione che nei 24 mesi i pagamenti siano sempre regolari. 
  • 36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dalla data in cui l’ente Partecipante ha fornito l’ultimo aggiornamento (in caso di successivi accordi o altri eventi rilevanti in relazione al rimborso) e comunque al massimo fino a 60 mesi dalla data di scadenza del rapporto, quale risulta dal contratto.                                                              

Differenze

La CR della Banca d’Italia è gestita da un organismo pubblico, per registrare dati su finanziamenti (mutui, prestiti personali, aperture di credito, ecc.) e garanzie (crediti di firma concessi da una banca, fideiussione che il soggetto concede a un familiare).

CRIF (Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria) è una società privata, che gestisce un SIC chiamato EURISC.

Le informazioni della Centrale dei Rischi sono registrate in particolare quando:

  • l’importo che il cliente deve restituire (o la garanzia) supera i 30.000 euro, ovvero la cosiddetta soglia di censimento;
  • il cliente è in sofferenza.

L’iscrizione dei dati in EURISC può avvenire:

  • in fase di istruttoria di un nuovo finanziamento, quando l’intermediario desidera consultare i dati per valutare la richiesta;
  • quando la richiesta viene accolta e il finanziamento viene erogato;
  • mensilmente, con i dati relativi all’andamento dei rimborsi.

Quindi la differenza fondamentale tra questi due SIC è che dentro EURISC sono riportate:

  • la semplice richiesta di nuovi finanziamenti, anche se non andata a buon fine;
  • la segnalazione della sofferenza pur non conclamata per qualunque tipologia di importo.

Sia EURISIC che la CR sono entrambi sistemi di tipo positivo e negativo, ossia che contengono informazioni sui finanziamenti richiesti ed erogati a privati e imprese, indipendentemente che il rimborso sia stato regolare o meno.

Monitorare la CR e interpretare correttamente le informazioni è indispensabile, perché la sua qualità incide pesantemente sul proprio rating bancario.  Il monitoraggio della CR, da parte delle aziende, dovrebbe avvenire mensilmente, per rilevare le anomalie e le eventuali errate segnalazioni che possono incidere negativamente sul rating. Monitorando mensilmente la propria posizione è possibile, ad esempio, interrompere gli sconfini continui che, anche per piccolissimi importi, possono dar seguito alla segnalazione come “crediti scaduti oltre i 90 giorni” che per le Banche determina il peggioramento del rating e un aumento degli accantonamenti.

Monitorare la CR è importante perché, con l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, i revisori contabili sono obbligati al suo monitoraggio periodico per rilevare le tensioni sugli utilizzi e le anomalie che possono compromettere l’accesso al credito e l’inasprimento delle condizioni economiche pe le imprese.

Gli elementi principali da monitorare sono:

  • gli sconfini che non vengono interrotti entro i 90 giorni che causano la segnalazione nella categoria crediti scaduti oltre i 90 giorni;
  • gli utilizzi eccessivi rispetto ai fidi accordati;
  • l’elevata incidenza dei crediti scaduti impagati;
  • le altre segnalazioni negative che possono peggiorare il rating bancario;
  • le segnalazioni errate per le quali bisogna richiederne con tempestività le opportune rettifiche.