La cessione del credito è prevista dall’ art. 1260 del Codice Civile e consiste nella vendita di un credito da parte del titolare del credito stesso (cedente) ad un altro soggetto (cessionario) ad un prezzo concordato. Il prezzo della cessione del credito è stabilita in base alle possibilità di recupero del credito: minore è la possibilità che il debitore paghi, minore è il prezzo che il cessionario paga per acquisire il credito di altri.

La cessione del credito può essere distinta in due categorie:

  • pro soluto: il cedente garantisce al cessionario solo l’esistenza del credito e non la solvibilità del debitore. Il cessionario acquista dunque i crediti dal cedente senza potersi rivalere nei confronti di quest’ultimo in caso di insolvenza del debitore. Il rischio di non poter conseguire la prestazione grava in questo caso sul cessionario, quale nuovo titolare del credito.
  • pro solvendo: il cedente garantisce al cessionario sia l’esistenza del credito ceduto sia la solvibilità del debitore ceduto. Il cessionario che acquista i crediti dal cedente ha quindi un diritto di rivalsa nei confronti di quest’ultimo in caso di insolvenza del debitore.

Nella cessione del credito pro soluto a titolo oneroso, il cedente, secondo quanto disposto dall’art. 1266 del Codice Civile, dovrà comunque garantire l’esistenza del credito al momento della cessione.

Con la clausola pro soluto all’interno del contratto la cessione del credito si considera a titolo definitivo. Il cedente non risponde del pagamento del debitore ma solo dell’esistenza del credito ceduto che comporta la cancellazione dal bilancio e il trasferimento sostanziale di tutti i rischi.

Secondo il Codice Civile non è previsto che il debitore debba fornire il suo consenso alla cessione del credito, purché non si tratti di crediti personali o il cui trasferimento sia vietato per legge. È comunque indispensabile che il ceduto venga portato a conoscenza del trasferimento in modo da sapere a chi dovrà effettuare il pagamento. La cessione avrà effetto solo quando il debitore l’avrà accettata o quando ne avrà ricevuto notifica.

La cessione del credito può avere ad oggetto crediti di diversa natura: commerciali (attinenti all’esercizio d’attività d’impresa), concorsuali, fiscali (IVA, IRES, ecc.), d’imposta (bonus fiscali, bonus affitti, ecc.).

La cessione dei crediti garantisce alla società cedente una serie di vantaggi che influiscono sul bilancio aziendale, sul rating e sul rapporto con le banche, sui costi e sull’aspetto fiscale dell’azienda.

  • Bilancio pulito: un’impresa è obbligata ad avere un bilancio trasparente e veritiero in base alla reale situazione patrimoniale e finanziaria della società come previsto dall’art. 2423 del codice civile. Anche la Suprema Corte di Cassazione si è espressa, al riguardo, confermando la necessità di cancellare dal bilancio i crediti incagliati ed inesigibili.
  • Miglioramento del rating e del rapporto con le banche: le agenzie di rating così come le banche osservano con attenzione il volume di crediti nell’attivo di bilancio delle aziende, per monitorare e valutare le conseguenze che possono ricadere sui flussi di cassa dell’impresa. Un rating positivo facilita l’accesso al credito, ai finanziamenti e ai vari servizi finanziari.
  • Riduzione dei costi: la cessione permette all’impresa di ridurre i costi di gestione relativi al recupero di crediti inesigibili.
  • Beneficio fiscale: un’impresa (società di capitali) può recuperare il 24% delle imposte dei redditi relative ai crediti ceduti.

La procedura di cessione del credito è la seguente:

  1. Stipula accordo di riservatezza (NDA) e scambio dati;
  2. Due Diligence al fine di stimare il valore dei crediti e determinare un prezzo di acquisto adeguato.
  3. Proposta di acquisto dei crediti deteriorati in base al risultato ottenuto dalla due diligence.
  4. Contratto di cessione del credito attraverso il quale la società cedente cede, a titolo oneroso, i crediti alla società cessionaria.
  5. Acquisto dei crediti con il pagamento del corrispettivo pattuito nel contratto di cessione.
  6. Ricezione dei documenti, la società cedente invia tutta la documentazione relativa ai crediti ceduti.
  7. Notifica della cessione ad ogni debitore della “nuova” titolarità del credito.

Le società titolari della licenza art. 115 TULPS per l’attività di recupero stragiudiziale del credito sono autorizzate dal D.M. 53/2015 ad acquistare pro soluto, ai fine del recupero, crediti vantati verso debitori che si trovano in stato di insolvenza, anche se non accertata giudizialmente.

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