L’articolo 55 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 “Decreto Cura Italia” prevede una nuova forma di “monetizzazione” delle attività per imposte anticipate (DTA).

Le Società che cedono, entro il 31 dicembre 2020, a titolo oneroso crediti pecuniari (scaduti da oltre 90 giorni), di natura commerciale o finanziaria, vantati nei confronti di debitori inadempienti, hanno la possibilità di trasformare in crediti d’imposta le Deferred Tax Asset (DTA) riferite a:

  • perdite fiscali non ancora utilizzate in diminuzione, alla data della cessione, dal reddito imponibile (ex art. 84 del TUIR);
  • agevolazione ACE, non ancora dedotta nè usufruita, alla data della cessione, quale credito d’imposta utilizzabile ai fini IRAP.

Possono essere soggette a trasformazione anche le DTA non ancora registrate in bilancio.

Per la trasformazione in credito d’imposta, sono previste due soglie:

  • le DTA rilevano per un ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti.
  • i crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro

Sono escluse dal beneficio:

  • le società per le quali è stato accertato lo stato o il rischio di dissesto (art. 17 del D.lgs. n. 180/2015) o lo stato d’insolvenza in base alla Legge Fallimentare e del Codice della Crisi;
  • le cessioni di crediti tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo (art. 2359 c.c.) e tra società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.

La trasformazione delle DTA in crediti di imposta è condizionata all’esercizio da parte della società cedente dell’opzione, che prevede il pagamento di un canone annuo pari all’1,5% della differenza (se positiva) tra l’ammontare delle attività per imposte anticipate e le imposte versate, con l’obbligo di versamento di tale canone fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2029 ed il canone è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

Le perdite fiscali e l’eccedenza ACE computabili nel calcolo delle DTA convertibili sono considerabili per un ammontare massimo non superiore al 20% del valore nominale dei crediti ceduti.
Le DTA convertibili in crediti d’imposta, sia iscritte che non iscritte, non possono eccedere per le singole cessioni €110 milioni.

Le Società dovranno operare una ricognizione contabile e legale volta a definire il perimetro dei crediti cedibili. L’incentivo di nuova introduzione ha ad oggetto solamente quei crediti pecuniari scaduti da più di novanta giorni.

Definito il perimetro dei crediti, la Società potrà cederli, unitamente alla documentazione che ne prova l’esistenza:

  • a titolo oneroso:
  • senza il consenso del debitore;
  • senza garantirne adempimento del debitore.

Conseguentemente alla cessione si potranno garantire i seguenti benefici:

  1. generare liquidità dalla vendita del credito;
  2. ottenere il beneficio fiscale del credito d’imposta;
  3. generare ulteriore liquidità grazie alla cessione (eventuale) del credito d’imposta.

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