A partire dal 1° gennaio 2021, gli istituti finanziari saranno tenuti ad applicare le linee guida sulla definizione di default, messe a punto dall’ European Banking Authority (EBA), nell’ambito di un processo di convergenza degli standard di supervisione.

Il default comporta un’ inadempienza anche contrattuale del cliente e può portare alle seguenti conseguenze:

  • chiusura del rapporto con l’intermediario;
  • attività di recupero legale del credito;
  • escussione delle garanzie.

La nuova definizione di default prevede che i debitori siano classificati come “deteriorati” al ricorrere di almeno una delle seguenti condizioni: a) il debitore è in arretrato di almeno 90 (novanta) giorni nel pagamento di un’obbligazione rilevante; b) la banca giudica improbabile che, senza ricorso ad azioni quali l’escussione nelle garanzie, il debitore adempia integralmente alla sua obbligazione. (Fonte Banca d’Italia)

Mentre la condizione b) era già in vigore e non cambia in alcun modo, per quanto concerne la condizione a) un debito scaduto va considerato rilevante quando l’ammontare dell’arretrato supera entrambe le seguenti soglie: 1) Euro 100 per le esposizioni al dettaglio (Persone Fisiche e PMI) e Euro 500 per le altre esposizioni (soglia assoluta); 2) l’ 1 % dell’importo complessivo di tutte le esposizioni del cliente verso la banca (soglia relativa). (Fonte Banca d’Italia)

Superate entrambe le soglie, prende avvio il conteggio dei 90 (novanta) giorni consecutivi di scaduto, oltre i quali il debitore è classificato in stato di default. (Fonte Banca d’Italia)

Il superamento della soglia di rilevanza va calcolato con riferimento a tutte le esposizioni dell’ impresa nei confronti di banche e intermediari finanziari dello stesso gruppo, inserendo anche le esposizioni relative alle anticipazioni di tesoreria o delegazioni di pagamento presenti nel bilancio della banca che rientrano nel calcolo delle soglie.

Oltre a quanto sopra riportato, non è più possibile compensare gli importi scaduti con le linee di credito aperte e non utilizzate (c.d. margini disponibili); a questo fine è necessario che il debitore si attivi, utilizzando il margine disponibile per far fronte al pagamento scaduto (Fonte Banca d’Italia).

Inoltre, le banche devono verificare eventuali connessioni tra i propri clienti (ad esempio partecipazioni di controllo o di collegamento, eventuali garanzie prestate da una società ad un’altra) e verificare i casi in cui il default di una azienda del gruppo possa avere un impatto negativo sulla capacità di rimborso delle altre società, con la conseguenza che anche quest’ultima debba essere considerata in stato di default (Fonte Banca d’Italia) .

Le linee guida EBA fissano poi alcuni criteri per l’uscita di una esposizione dallo stato di default:

  • sono trascorsi almeno tre mesi dal momento in cui non ci siano più le condizioni determinanti lo stato di default;
  • valutazione positiva, a seguito verifica, del comportamento del debitore e della sua situazione finanziaria durante i tre mesi;
  • trascorsi tre mesi, l’esposizione esce dal default se la banca è soddisfatta del miglioramento, effettivo e permanente, della qualità creditizia del debitore.

La nuova definizione di default non modifica nella sostanza i criteri sottostanti alle segnalazioni alla Centrale dei Rischi, utilizzate dagli intermediari nel processo di valutazione del “merito di credito” della clientela, ma può avere riflessi sulle relazioni creditizie fra gli intermediari e la loro clientela, la cui gestione, come in tutte le situazioni di default, può comportare l’ adozione di iniziative per assicurare la regolarizzazione del rapporto creditizio.

La nuova disciplina sul default avrà un impatto molto forte sul rapporto tra Banca e Impresa. Per le aziende è fondamentale conoscere le nuove regole e rispettare con puntualità le scadenze di pagamento previste contrattualmente, per non risultare in arretrato nel rimborso dei propri debiti verso le banche anche per importi di modesta entità.

Risulterà, quindi, prioritario e strategico monitorare e pianificare le dinamiche del conto corrente. Particolare attenzione dovrà essere rivolta a consentire la sostenibilità prospettica del ciclo finanziario, in termini di generazione di flussi di cassa sufficienti a far fronte ai debiti contratti.

Una corretta gestione del credito commerciale sicuramente agevolerà le Imprese.

In questo nuovo contesto legislativo, infatti, cresce ancor più la necessità di assicurarsi della capacità dei clienti di onorare gli impegni. Fondamentale è verificare che i clienti mantengano la propria solidità nel corso del tempo e in caso di difficoltà saper adottare il prima possibile le soluzioni più opportune.

Infine, maggiore attenzione deve essere portata alla gestione dei crediti commerciali e alla gestione della liquidità. Qualora uno o più clienti si dovessero rivelare in ritardo nei pagamenti, l’impresa dovrà attivarsi velocemente per evitare che le difficoltà dei propri clienti conducano la propria stessa attività verso il default.

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