Un problema comune per le aziende con crediti insoluti è quello di trovarsi ad avere a che fare con crediti inesigibili. L’impresa in questo caso può utilizzare lo strumento della defiscalizzazione per pagare meno imposte.

Ai sensi dell’ art. 101, comma 5, TUIR , confermato dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 26/E del 2013, le perdite su crediti sono deducibili:

  1. “in ogni caso” se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali e istituti assimilati.
  2. se risultano da elementi certi e precisi (se il debitore non è assoggettato a procedure concorsuali). La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 26/E del 2013 ha specificato che la perdita deve essere definitiva e tale definitività è rinvenibile solo quando si può escludere l’eventualità che in futuro il creditore riesca a realizzare, in tutto o in parte, la partita creditoria.

Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando:

  • il credito sia di modesta entità (ossia quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di rilevanti dimensioni e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese);
  • siano decorsi 6 mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso;
  • il diritto alla riscossione è prescritto;
  • è avvenuta la cancellazione dei crediti dal bilancio in applicazione dei principi contabili (nello specifico OIC 15 e IFRS 9).

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 26/E del 2013 ha riconosciuto che è condizione sufficiente per la deducibilità della perdita l’anti economicità delle azioni di recupero, a patto che l’impresa abbia almeno fatto un tentativo per ottenere quanto gli spetta di diritto.

Gli altri crediti rimangono soggetti alla ordinaria normativa e prassi fiscale che sancisce l’inesigibilità di un credito qualora il creditore sia in grado di fornire prova documentata di “elementi certi e precisi” quali ad esempio:

  • attività di recupero credito risolta con esito negativo;
  • comprovato stato di insolvenza;
  • irreperibilità.

In tema di perdite su crediti, deve essere ricordato che si rende applicabile quanto stabilito dall’articolo 109comma 4, del TUIR: ” le spese e gli altri componenti negativi di reddito non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati a Conto Economico relativo all’esercizio di competenza”.

Per far sì che il bilancio aziendale sia “ripulito” degli importi che di fatto non possono essere identificati come “reddito imponibile” si rendono quindi necessari degli interventi specifici:

  • verificare se l’inadempimento del debitore è temporaneo o definitivo;
  • fornire la prova dell’inesigibilità del credito;
  • ottenere la dichiarazione di irrecuperabilità da parte di una società di recupero crediti o di un avvocato.

Vista la necessità definita dalla legge di reperire elementi certi e precisi che attestino l’inesigibilità del credito, la documentazione più utile per l’impresa è la relazione di mancato recupero redatta da una società di recupero credito nella quale vengono indicate tutte le azioni e le indagini reddituali e patrimoniali eseguite nei confronti del soggetto debitore. Secondo la Circolare del Ministero dell’interno n. 557/Pas/6909/12015 la relazione rilasciata dall’agenzia di recupero crediti attestante l’esito infruttuoso dell’intervento viene considerata documentazione provata al fine di comprovare l’inesigibilità del credito insoluto.

Altro strumento utile in una fase di “pulizia del bilancio” è sicuramente la cessione dei crediti inesigibili possibile attraverso la collaborazione con una società di recupero crediti.

Eliminare dal bilancio crediti inesigibili migliora il capitale circolante, la posizione finanziaria netta e lo standing creditizio. 

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