Il credito è il diritto di un soggetto (creditore) a ricevere una prestazione da parte di un altro soggetto (debitore) in virtù di un rapporto giuridico preesistente (ad esempio un contratto o un atto unilaterale).

Se non si recupera il credito nei tempi stabiliti si può incorrere in due possibili scenari: la prescrizione (artt. 2934 e ss. del Codice Civile) e la decadenza (artt. 2964 e ss. del codice civile). La prima realizza l’estinzione di un diritto per il mancato compimento, in un determinato arco temporale, dell’esercizio del diritto medesimo. La legge, infatti, stabilisce che ogni diritto ha un periodo di tempo ben preciso per potere essere esercitato: se non lo si rispetta, il diritto svanisce, si estingue. Invece, la decadenza non è legata all’inerzia del titolare, né alle condizioni soggettive del titolare del diritto: ciò che importa è il fatto puro e semplice del decorso del tempo.

Perché possa maturare la prescrizione dei crediti, sono necessari alcuni elementi:

  • l’effettiva esistenza di un diritto di credito;
  • il mancato esercizio del diritto di credito;
  • il decorrere di un certo periodo di tempo.

Non per tutti i diritti è previsto lo stesso tempo per la prescrizione. Il codice civile stabilisce:

  • le prescrizioni dei crediti “brevi”, per il diritto al risarcimento del danno e per altre ipotesi previste dagli articoli 2948 e seguenti del codice civile;
  • le prescrizioni dei crediti “presuntive” per le ipotesi previste agli articoli 2954 e seguenti del codice civile;
  • per tutte gli altri casi, si applicano le prescrizioni dei crediti “ordinarie”, di dieci anni.

Crediti con prescrizione di 10 anni: rientrano in questa categoria tutti i crediti nati da un contratto o da un’obbligazione unilaterale.

Crediti con prescrizione di 5 anni:

  • i canoni per i beni locati;
  • le spese condominiali;
  • le spese di ristrutturazione;
  • le rate dei mutui;
  • le assicurazioni;
  • le dichiarazioni dei redditi;
  • le annualità delle pensioni alimentari;
  • le indennità conseguenti alla cessazione del rapporto lavorativo;
  • le sanzioni;
  • i diritti al risarcimento del danno derivanti da fatti illeciti;
  • per le società iscritte al registro delle imprese, i diritti derivanti dai rapporti sociali;
  • i debiti con scadenza uguale o inferiore ad un anno;
  • le annualità delle rendite perpetue/vitalizie;
  • il capitale nominale dei titoli di Stato.

Crediti con prescrizione di 3 anni:

  • il diritto dei notai;
  • le parcelle dei professionisti;
  • il bollo auto.

Crediti con prescrizione di 2 anni: bollette di luce, acqua e gas.

Crediti con prescrizione di 1 anno:

  • rette scolastiche;
  • abbonamenti a centri sportivi;
  • medicinali;
  • atti giudiziari;
  • premi assicurativi Rc, furto e incendio (laddove resta a 2 anni per tutti gli altri premi assicurativi).

Crediti con prescrizione di 6 mesi: rientrano in questa categoria i diritti al pagamento di tutti gli esercenti che offrono vitto e alloggio ai propri clienti.

Nel calcolo del periodo di tempo necessario per far maturare la prescrizione dei pagamenti, ad esempio, dovranno essere considerate anche le cause di sospensione e di interruzione.

Con sospensione della prescrizione dei crediti ci si riferisce al fatto che il decorso del tempo necessario, a far maturare la prescrizione, si ferma al verificarsi di un certo evento, per poi continuare quando viene meno la causa di sospensione. Le cause di sospensione delle prescrizioni dei crediti possono essere legate ad elementi oggettivi (un particolare rapporto giuridico tra debitore e creditore) oppure a elementi soggettivi del creditore.

Con interruzione della prescrizione ci si riferisce al fatto che il termine necessario a farla maturare, non semplicemente si blocca, viene azzerato e ricomincia a decorrere dall’inizio. Il tempo trascorso prima dell’interruzione, non deve essere considerato ai fini della prescrizione dei crediti.

Il conteggio si tiene in base al calendario comune, senza contare (art. 2963 del codice civile) il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine.

Ai sensi degli artt. 2943 e 2944 del codice civile interrompono la prescrizione dei crediti:

  • ogni atto stragiudiziale che valga a costituire in mora il debitore. Questo deve contenere la chiara indicazione del debitore, l’esplicitazione di una pretesa e l’intimazione o la richiesta scritta di adempimento, da cui si possa ricavare l’inequivocabile volontà del creditore di far valere il proprio diritto, nei confronti del debitore, con l’effetto sostanziale di costituirlo in mora;
  • la notifica al debitore di un atto giudiziario come una citazione o un decreto ingiuntivo;
  • il riconoscimento del debito, ovvero un documento all’interno del quale emerge la volontà del debitore di riconoscere senza eccezioni il proprio debito. Si tratta di atto ricettizio, per cui il riconoscimento del debito interrompe la prescrizione dei debiti quando giunge a conoscenza legale del creditore.

Non sono idonee ad interrompere la prescrizione dei crediti:

  • le semplici sollecitazioni, prive di carattere di intimazione e di espressa richiesta di adempimento;
  • la riserva scritta in forma generica ed ipotetica, di agire per il risarcimento di danni diversi e ulteriori rispetto a quelli effettivamente lamentati.

Nel caso in cui il credito, per diversi motivi, sia entrato in prescrizione le aziende possono procedere alla messa a perdita del credito inesigibile con l’obiettivo di “ripulire” i propri bilanci. Questo passaggio non è però sempre valido in quanto, secondo l’Agenzia delle Entrate, deve comunque esistere un documento che attesti l’avvenuta fase di sollecito sul debitore, a prescindere dai tempi trascorsi.

La gestione dei crediti è un aspetto fondamentale per ogni azienda. Grazie a partnership con società di gestione e tutela del credito l’impresa può ottimizzare le risorse interne ed esternalizzare quei processi di sollecito che da un punto di vista operativo risultano costosi, avere un monitoraggio costante della situazione insoluti e definire strategie di recupero personalizzate a seconda della tipologia di crediti e di clienti.

Scopri cosa può fare GEAP per Te. Contattaci al 0422.55013 oppure invia una email a: commerciale@geap.it