L’art. 2426, co. 1, n. 8), c.c. dispone che i crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e del presumibile valore di realizzo. Peraltro, il criterio del costo ammortizzato è obbligatorio – salvo che ricorrano specifiche cause di esonero, riconosciute dal principio civilistico di irrilevanza (art. 2423, co. 4, c.c.) o dagli standard contabili di riferimento – esclusivamente per le società che redigono il bilancio in forma ordinaria. L’art. 2435-bis, co. 8, c.c. chiarisce, infatti, che le società che predispongono il bilancio in forma abbreviata – e, conseguentemente, anche le micro-imprese, in virtù del richiamo operato dall’art. 2435-ter, co. 2, c.c. – possono iscrivere i crediti, in deroga all’art. 2426 c.c., al solo valore presumibile valore di realizzo.

Quest’ultimo è determinato rettificando, mediante un apposito accantonamento al fondo svalutazione, il valore nominale del credito, al fine di tenere conto di presunte perdite per inesigibilità.

A tale proposito, il principio contabile nazionale OIC 15, par. 12, 13 e 26, precisa che:

  • la svalutazione, voce B) 10) d) del conto economico, è la riduzione di valore di un credito, derivante da una stima, al valore di presumibile realizzo riconducibile alla data di bilancio;
  • la perdita è un evento certo e definitivo, che coincide con la parte del credito non più recuperabile, da iscriversi nella voce B)14) del conto economico, per la quota che eccede l’importo del credito già svalutato.

In particolare, un credito deve essere svalutato nell’esercizio in cui si ritiene probabile che abbia perso valore, ad esempio quando sussistono alcuni specifici indicatori (OIC 15, par. 60):

  • significative difficoltà finanziarie del debitore;
  • una violazione del contratto, quale un inadempimento o un mancato pagamento degli interessi o del capitale;
  • il creditore, per ragioni economiche o legali relative alla difficoltà finanziaria del debitore, estende a quest’ultimo una concessione che il creditore non avrebbe altrimenti preso in considerazione;
  • sussiste la probabilità che il debitore dichiari fallimento o attivi altre procedure di ristrutturazione finanziaria;
  • dati osservabili che indichino l’esistenza di una diminuzione sensibile nei futuri flussi finanziari stimati per un credito, ivi incluso, condizioni economiche nazionali o locali sfavorevoli o cambiamenti sfavorevoli nelle condizioni economiche del settore economico di appartenenza del debitore.

Al 31/12 sarà opportuno valutare se esistono crediti inesigibili” ovvero parzialmente o completamente non incassabili a causa della difficoltà economica del debitore o valutare l’esistenza di altri fattori che potrebbero comportare un minor incasso di crediti già rilevati in bilancio.

In questo caso essi vanno rettificati creando un fondo di svalutazione il cui scopo è quello di fronteggiare le previste perdite sui crediti in bilancio.

Le stime della svalutazione devono pertanto basarsi su presupposti ragionevoli, utilizzando tutte le informazioni disponibili al momento della valutazione sulla situazione dei debitori, quali ad esempio:

  • la corrente situazione economica generale e di settore;
  • fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che incidono sui valori alla data del bilancio (ad esempio il fallimento di un debitore la cui situazione era già nota alla data di bilancio).

Innanzitutto si stralciano i crediti sicuramente inesigibili imputando a costo l’intero importo o se esiste in contabilità il Fondo svalutazione crediti, coprendoli con esso, per l’importo che ne è capiente.

Invece circa i crediti per i quali si procede ad una svalutazione occorre distinguere:

  • la svalutazione specifica dei singoli crediti;
  • la svalutazione generica a livello di portafoglio crediti.

Nel primo caso viene accantonato l’importo al fondo svalutazione crediti, mentre nel secondo caso al fondo rischi su crediti. L’accantonamento confluisce inoltre nel Conto Economico nella voce B) 10) d) “Svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide”.

Il fondo svalutazione crediti accantonato alla fine dell’esercizio è utilizzato nei successivi periodi amministrativi a copertura di perdite realizzate sui crediti: l’eventuale incapienza del fondo comporta, pertanto, la rilevazione di una perdita contabile su crediti, da imputarsi alla voce B)14) del conto economico.

Ai fini di una corretta due diligence dei crediti commerciali in bilancio è opportuno:

  • circolarizzare i crediti al fine di ottenere un riscontro sia sull’esistenza che sulle circostanze che potrebbero compromettere la piena esigibilità;
  • esaminare l’aging dei crediti;
  • acquisire informazioni sul rating dei debitori per i crediti di maggiore importo;
  • accertare potenziali concentrazioni di rischio derivanti da un numero esiguo di clienti;
  • classificare per classi di importi i crediti di dubbia esigibilità e stimare la convenienza a intraprendere il contenzioso;
  • esaminare i contenziosi in essere, richiedendo a società o professionisti delegati al recupero, una relazione sullo stato delle pratiche e sulla possibilità di recuperare integralmente o parzialmente il credito; in caso di azioni esecutive accertare lo stato avanzamento e la loro efficacia con riguardo ai supportati per la loro attività;
  • verificare le politiche di gestione del credito e effettuare un riscontro circa la congruità dei fondi rischi e dei fondi svalutazione appostati in passato, rispetto alle perdite effettivamente conseguite;
  • accertare la consistenza dei fondi rischi e dei fondi svalutazione rispetto al portafoglio in essere, con separata indicazione dei crediti direttamente “portati a perdita”;
  • evidenziare i crediti verso soggetti in procedura concorsuale, con la specifica del privilegio riconosciuto;
  • acquisire dettagli su resi, abbuoni e sconti;
  • prendere in esame le operazioni di cessione del credito e i relativi costi; i mandati all’incasso conferiti alle banche, i relativi costi, e l’incidenza sul castelletto dei finanziamenti;
  • valutare la consistenza delle garanzie ricevute a presidio dei crediti;
  • verificare i crediti commerciali derivanti da rapporti con parti correlate.

La gestione dei crediti è un aspetto fondamentale per ogni azienda. Grazie a partnership con società specializzate nella gestione e tutela del credito l’impresa potrà ottimizzare tempo e risorse e far gestire esternamente il sollecito/recupero del credito solo per le situazione più complicate. Le società di recupero forniscono inoltre un report in relazione probabilità di recuperare integralmente o parzialmente il credito.

Vista, inoltre, la necessità definita dalla legge di reperire elementi certi e precisi che attestino l’inesigibilità del credito, la documentazione più utile per l’impresa è la relazione di mancato recupero redatta da una agenzia di recupero credito nella quale vengono indicate tutte le azioni e le indagini reddituali e patrimoniali eseguite nei confronti del soggetto debitore.

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