L’assicurazione contro i rischi del credito commerciale fornisce una copertura contro i danni cagionati dal mancato pagamento di crediti commerciali da parte di operatori economici divenuti insolventi successivamente alla fornitura di beni/servizi.

L’assicurazione del credito tradizionalmente presenta alcune caratteristiche principali:

  • il principio di globalità,
  • l’analisi preventiva del portafoglio,
  • lo scoperto obbligatorio,
  • la franchigia,
  • la definizione della perdita assicurata,
  • l’accertamento e la liquidazione del danno,
  • l’attività di recupero del credito.

Il principio di globalità

Per evitare che il creditore possa fare ricorso all’assicurazione del credito selezionando soltanto crediti già connotati da particolare criticità, con effetti negativi per la funzionalità complessiva del sistema assicurativo, la polizza deve rispettare il principio di globalità: non si assicura un solo credito, bensì è necessario assicurare presso la stessa compagnia tutto il portafoglio crediti (o almeno una parte omogenea dello stesso), scegliendo poi di volta in volta per quale creditore (e credito) attivare la copertura assicurativa.

L’analisi preventiva del portafoglio

La compagnia ha il diritto di effettuare un’analisi preventiva sui crediti da assicurare. Tramite indagini e sondaggi presso altri creditori, la compagnia può individuare rischi sgraditi ed escludere i relativi crediti dalla polizza, oltre a determinare il limite massimo assicurabile per ciascun debitore.

Lo scoperto obbligatorio e la franchigia

Lo scoperto obbligatorio (chiamato anche scoperto assoluto, o normal loss), è una perdita fisiologica a carico dell’assicurato. Viene calcolato come percentuale della vendita il cui rischio di mancato pagamento deve restare a carico dell’assicurato/imprenditore secondo la normativa vigente (perché sull’imprenditore deve ricadere almeno una piccola parte del rischio del risultato economico dell’impresa). Solitamente tale scoperto oscilla tra il 10% e il 20% dei crediti attesi: ciò significa che la compagnia risarcisce normalmente una somma compresa tra l’80% e il 90% dei crediti. Funzione precipua dello scoperto obbligatorio è quella di evitare alla compagnia il risarcimento di importi minori. Analogo scopo ha un’altra clausola usualmente prevista dalle polizze, cioè la franchigia, con la quale si limita, sul piano quantitativo, la garanzia prestata dall’assicuratore, facendo sì che una parte del danno rimanga a carico dell’assicurato. A differenza dello scoperto obbligatorio, la franchigia è spesso predeterminata in un importo preciso.

La definizione della perdita assicurata

Il rischio garantito è soltanto quello della cosiddetta perdita definitiva del valore del credito espressamente prevista e descritta nella polizza. La perdita s’intende definitiva quando, espletato ogni tentativo di recupero del credito verso il debitore e i suoi eventuali co-obbligati, sortendo esito negativo o parziale, la somma recuperata non copra né il valore iniziale, né gli interessi maturati e le spese. La soglia quantitativa o temporale che porta a considerare la perdita come definitiva, e dunque passibile d’indennizzo, dev’essere stabilita e prevista secondo termini e modi in ogni singola polizza, al fine di dare certezza e chiarezza al rapporto contrattuale nonché ai rispettivi diritti e doveri del contraente e dell’assicuratore. Pertanto in ciascun contratto assicurativo generalmente si prevede quale sarà l’ipotesi tipica d’insolvenza garantita, ad esempio il caso in cui il debitore non paghi alla scadenza prevista o entro un lasso di tempo prestabilito. Il termine prefissato pattiziamente è commisurato alla tipologia di credito assicurato (nel caso di vendita dilazionata o leasing può esser stabilito in un certo numero di rate scadute).

L’accertamento e la liquidazione del danno

L’individuazione dei crediti assicurati è legata al loro sorgere e non al momento del sinistro. L’assicuratore, quindi, copre il rischio di insolvenza dei crediti acquisiti dall’assicurato nel periodo di efficacia del contratto e, pertanto, ai fini dell’operatività ed efficacia della garanzia assicurativa rileva non il momento di verificazione del sinistro (cioè quando la perdita del credito assume carattere definitivo), ma quello in cui il credito è sorto ed è stato trasferito alla compagnia assicurativa.

L’attività di recupero del credito

La Compagnia quindi non diventa titolare del credito assicurato, che rimane in capo al creditore assicurato. In caso di pagamento di indennizzo pagato a seguito di eventuale sinistro al debitore non viene notificata alcuna cessione del credito: la Compagnia (se ha pagato l’indennizzo) ha soltanto il diritto alla surroga. Le polizze prevedono un certo numero di giorni di ritardo “fisiologico” rispetto alla scadenza originale del credito, durante i quali l’assicurato svolge in proprio le attività di recupero. Superato tale limite, la Compagnia deve venire informata attraverso una Denuncia di Mancato Pagamento

ll mercato offre diverse tipologie di copertura:

  • Whole Turnover (Fatturato Globale): si tratta di una “struttura di servizi” finalizzata a supportare l’impresa in tutte le fasi del processo di gestione del credito commerciale. La polizza copre l’assicurato contro l’insolvenza di diritto del suo creditore (fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria, ecc.) e/o contro l’insolvenza di fatto, vale a dire il mancato pagamento, totale o parziale di un credito non contestato alla scadenza del periodo concordato in polizza (che coincide con il termine previsto per il pagamento della fattura). La polizza è “globale” nel senso che copre il fatturato o sottoinsiemi prestabiliti del fatturato. Una volta stabilito il perimetro di copertura, gli indennizzi sono legati agli affidamenti assegnati dalla Compagnia a ogni debitore del portafoglio clienti dell’assicurato nell’ambito del perimetro individuato (fatturato o suoi sottoinsiemi). Il fido attribuito a ogni debitore copre l’assicurato fino a un valore massimo del 90% del credito insoluto.
  • Excess of Loss (Perdite oltre un valore prestabilito): la polizza offre un massimale di risarcimento globale per uno o più anni: si tratta di un “paracadute assicurativo” consigliato alle imprese che hanno un’elevata capacità di valutare in maniera autonoma i rischi e la solvibilità dei propri clienti. La polizza risarcisce la sola insolvenza di diritto (fallimento, concordato preventivo, ecc.) e ha il vantaggio di consentire una copertura maggiore sul singolo debitore di quella che sarebbe concessa da una polizza whole turnover (in cui gli indennizzi sono legati ai fidi assegnati dalla compagnia a ogni debitore). Proprio perché la Compagnia non effettua un’analisi del portafoglio clienti dell’assicurato, la copertura richiede un elevato giro d’affari assicurabile e il rispetto, da parte dell’assicurato, di procedure stringenti nella gestione del credito.
  • Single Risk (Rischi singoli): la polizza copre i singoli contratti/debitori. Il premio di questa tipologia di copertura è generalmente più elevato ed è richiesto che i singoli rischi assicurati siano di importi elevati. L’assicuratore richiede all’azienda assicurata informazioni accurate sul contratto/debitore per cui viene richiesta la copertura.
  • Top Up: viene utilizzata solo a integrazione della Whole Turnover. La compagnia che offre la copertura “base” (Whole Turnover) deve essere informata e deve accettare questa seconda copertura che, in pratica, consente di aggiungere un altro fido a quello garantito dalla Whole Turnover (si tratta di un “moltiplicatore di fido”).

L’Assicurazione del credito conviene?

È indispensabile tenere presente che sottoscrivere un’assicurazione crediti rappresenta una spesa annuale a cui l’azienda va incontro inevitabilmente e perciò, in fase di stipula, è importante valutare attentamente tutte le condizioni.

Le compagnie assicurative utilizzano lo strumento delle informazioni commerciali sia sull’azienda che sul portafoglio clienti.

Nel caso in cui accertino che uno dei clienti dell’azienda si trovi in una condizione di difficoltà economica, non consentiranno di assicurarlo. Non tutti i clienti possono essere assicurati; in alcuni casi solo i migliori clienti possono essere oggetto della copertura. 

In sintesi tutte le forniture di beni e servizi devono ricevere il benestare dell’assicurazione e, in genere, solo i clienti con rischio molto basso.

Un ulteriore aspetto da tenere presente è che non tutta la somma insoluta viene rimborsata. In genere la quota che la compagnia assicuratrice offre all’assicurato è pari all’85% dell’importo assicurato e non del totale della fornitura. Il contratto è, inoltre, dotato di una franchigia, ovvero una soglia minima di cui l’assicurato dovrà farsi carico.

La copertura assicurativa non è automatica: per ogni singola posizione deve essere avanzata formale richiesta di indennizzo, secondo la modulistica fornita dalla Compagnia assicurativa, indicando nel dettaglio tutte le caratteristiche identificative del credito. L’effettivo pagamento del credito insoluto non avviene in tempi brevi, non copre l’intero importo del credito insoluto e non è neppure certo che esso avvenga, dato che sono previste specifiche modalità di denuncia ed apertura del danno sottoposte a rigidi termini temporali di scadenza, che se non rispettati porteranno inevitabilmente alla decadenza dal diritto ad ottenere il risarcimento del danno.

Il problema di tutelarsi contro i rischi di insolvenza esiste davvero e quindi l’azienda deve chiedersi:

Qual è l’alternativa all’assicurazione dei crediti commerciali?

La corretta gestione del credito dalla valutazione della solvibilità della clientela, al controllo del credito per arrivare al recupero dello stesso.

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